SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – Comitato di Bergamo APS

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e del DLgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive integrazioni e modificazioni, l’Associazione non riconosciuta di promozione sociale, senza scopo di lucro, ente del Terzo settore, denominata “Società Dante Alighieri – Comitato di Bergamo APS”. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Albino BG alla via Gioele Solari, 13  e ha una durata illimitata.

Art. 2 – Attività di interesse generale

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere d), i) e l) del DLgs. 117/2017, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed ha finalità civiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 3 – Oggetto, scopo e finalità

L’associazione esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell’arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana. Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione promuove l’editoria italiana, organizza conferenze, eventi, itinerari culturali, manifestazioni artistiche e musicali ed assegna premi e borse di studio. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché connesse, secondarie e strumentali a queste ultime nei limiti stabiliti dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, (a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio). In particolare, l’Associazione può:

  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.

L’Associazione può realizzare ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 117/2017 attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale. L’Associazione può intraprendere tutte le iniziative volte al raggiungimento delle finalità associative ritenute utili ed opportune e svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private nell’ambito degli scopi statutari, nonché associarsi con altri enti. In tale ottica partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani, ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana. Le attività sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art.17, comma 5, del DLgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della propria attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 4 – Volontari ed attività di volontariato

L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Secondo quanto previsto al comma 4) dell’art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L’associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art.18 del DLgs.117/2017.

Art. 5 – Affiliazione alla Società Dante Alighieri

L’Associazione è affiliata alla Società Dante Alighieri Sede Centrale, quale ente nazionale di riferimento, di seguito denominata per brevità SDA, con sede in Roma – piazza di Firenze 27, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare Statuto e regolamenti, nonché tutta la normativa che ne disciplina il funzionamento, in virtù di una convenzione sottoscritta da ambo le parti. L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico nei confronti della SDA, secondo le norme e le deliberazioni della medesima e in base al contenuto della convenzione sottoscritta. In particolare, si impegna a corrispondere alla SDA quanto stabilito dall’articolo 21 delle Norme Regolamentari per l’esecuzione dello Statuto. La cessazione del rapporto di affiliazione, per causa imputabile all’Associazione, determina la responsabilità dell’Associazione stessa nei confronti della SDA a norma degli artt. 1218 e 2043 del codice civile. L’Associazione è riconosciuta quale affiliata alla SDA con delibera dell’Ufficio di Presidenza di quest’ultima, per delega del Consiglio Centrale. L’Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento e ad apportare al proprio Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla S.D.A., purché compatibili con la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale. Gli Associati sono di diritto anche soci ordinari della SDA. Per tale ragione l’Associazione accetta le quote per il tesseramento proposte a livello nazionale dalla stessa per gli enti affiliati, la loro ripartizione con la SDA e le modalità da quest’ultima stabilite per il tesseramento. Si impegna inoltre a trasmettere le quote di competenza della SDA entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della SDA. L’Associazione si impegna ad inviare annualmente alla SDA i dati statistici, i dati economici, i dati delle attività e la situazione associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno. La cessazione del vincolo di affiliazione determina il divieto assoluto di utilizzare marchi o contrassegni che possano indurre in errore soggetti terzi, nonché l’estromissione dalla rete della SDA. In tal caso, l’Associazione si impegna a modificare il proprio nome, non utilizzando più la locuzione “Società Dante Alighieri – Comitato di Bergamo APS” o locuzioni analoghe e a comunicare a tutti i propri associati la cessazione del vincolo di affiliazione entro venti giorni dalla cessazione del vincolo di affiliazione.  Nel caso di scioglimento, il Comitato si impegna a provvedere alla chiusura del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate competente o ad inviare alla SDA il verbale dell’Assemblea che dispone lo scioglimento del Comitato e la relativa delega affinché vi provveda la Sede Centrale. Il mancato rispetto dei divieti imposti in seguito alla cessazione del vincolo di affiliazione comporta l’obbligo di risarcimento del danno.

Art. 6 – Membri dell’Associazione

Ai sensi dell’art.35 del DLgs. 117/2017, il numero dei membri dell’Associazione è illimitato. Sono membri dell’Associazione, tutte le persone fisiche e egli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne condividono gli scopi e presentino al Consiglio direttivo domanda di ammissione contenente nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni ed autorizzazione al trattamento dei dati personali. L’ammissione all’Associazione è comunicata all’Assemblea dei Soci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La domanda va indirizzata al Presidente del Comitato e si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro 10 (dieci) giorni. Avverso l’eventuale reiezione della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro il medesimo termine, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. I nominativi dei nuovi soci, ed i relativi dati, devono essere inseriti nel libro soci informatizzato (intranet) entro i 10 (dieci) giorni successi all’accettazione della richiesta di adesione. Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

  • alle deliberazioni assunte dagli organi sociali e all’osservanza dello Statuto e del Regolamento della Associazione e della Società Dante Alighieri – Sede Centrale;
  • al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

La qualità di socio non è in ogni caso trasmissibile. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • senza giustificato motivo, non versi la quota associativa annuale entro il 30 marzo di ciascun anno;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’associato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dal mancato versamento della quota associativa, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, inoltrando la relativa richiesta al Presidente dell’Associazione. Quest’ultimo provvederà ad informare il socio delle modalità di accesso ai libri sociali entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Tutte le cariche conferite ai soci sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

Art. 7 – Organi

Sono Organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente dell’Associazione;
  • Il Segretario Tesoriere
  • L’organo di controllo e revisione nei casi previsti dalla legge.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Vi partecipa necessariamente il Segretario Tesoriere. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l’opportunità. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà delegare (con atto scritto) un proprio rappresentante qualora impossibilitato ad intervenire all’Assemblea.

Art. 9 – Assemblea: attribuzioni e funzionamento

L’Assemblea in via ordinaria indirizza la vita dell’Associazione ed in particolare:

  • approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell’art.13 del DLgs. 117/2017.
  • nomina il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo ed elegge i componenti del Collegio dei revisori o il Revisore unico;
  • delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottopone.

L’Assemblea in via straordinaria delibera:

  • sulle modifiche del presente Statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera raccomandata o anche a mezzo e-mail, purché con comprovata ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’avviso dell’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Deve essere indicata, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che deve comunque avere luogo in un giorno diverso. I soci possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti. Per deliberare eventuali modifiche dello statuto è necessaria la presenza, in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza ed il voto favorevole, in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Consiglio direttivo: costituzione

Il Consiglio direttivo è l’Organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. È composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall’assemblea tra gli associati, secondo le disposizioni dell’Assemblea all’atto della nomina e resta in carica per il periodo di quattro anni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Ha il compito di operare per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, coordinandone le attività. Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre al Presidente, i soci, in regola con il versamento della quota associativa, eletti dall’Assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art. 11 – Consiglio direttivo: attribuzioni e funzionamento

Il Consiglio direttivo:

  • nomina il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e la relazione di missione;
  • dà attuazione alle deliberazioni assembleari;
  • determina le quote associative annuali per i soci, nell’ambito di quanto previsto dalla convenzione con la Società Dante Alighieri Sede Centrale e di quanto da essa proposto;
  • stabilisce il calendario degli incontri del Consiglio sulla base delle esigenze di lavoro;
  • predispone il regolamento interno dell’Associazione, avendo particolare riguardo a stabilire i criteri per l’organizzazione delle attività e la gestione delle risorse finanziarie;
  • individua la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari e segue l’iter per la loro eventuale attribuzione;
  • gestisce l’amministrazione dell’Associazione relativamente ai proventi indicati all’art. 17, avvalendosi, ciascun membro, della consulenza, del supporto e, se necessario, della presenza alle riunioni di personale amministrativo;
  • verifica e diffonde periodicamente i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi, individuando le possibilità di miglioramento;
  • nomina tra i propri membri un responsabile della comunicazione interna che si occuperà di informare, attraverso mail o newsletter, periodicamente i soci delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi che l’Associazione si prefigge di raggiungere;
  • pianifica le risorse dell’Associazione in relazione ai progetti approvati;
  • propone la nomina del nuovo Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono stabilite secondo un’agenda di lavoro concordata dai membri del Consiglio stesso. Eventuali variazioni vanno concordate fra i suddetti rappresentati con almeno dieci giorni di anticipo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento di questo, dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale delle riunioni. Non è ammessa la delega ad altro consigliere. Il Consiglio direttivo si riunisce, non necessariamente presso la sede dell’Associazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte l’anno. La convocazione, completa dell’ordine del giorno, deve essere inviata ai consiglieri a cura del Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed essi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 12 – Libri sociali obbligatori

L’associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

  1. a) il libro degli associati
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  3. c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo
  4. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dell’Associazione. In caso di assenza del Presidente, per qualsivoglia causa, o in caso di cessazione del mandato, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario Tesoriere o da un suo delegato per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione. Il Presidente resta in carica quattro anni, è il legale rappresentante dell’Associazione e ne dirige le attività organizzative, gestionali ed amministrative. Tiene direttamente i rapporti con la Sede Centrale della Società Dante Alighieri e con gli enti locali e nazionali.

Art. 14 – Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo, cura gli affari amministrativi dell’Associazione, quali il tesseramento dei soci, la direzione del personale e la gestione dei servizi. Assicura l’esecuzione delle disposizioni ricevute dal Consiglio direttivo.

Art. 15 – Organo di controllo e Collegio dei revisori o revisore unico

L’organo di controllo può essere monocratico oppure composto da tre componenti ed è eletto dall’Assemblea, in ogni caso al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il revisore unico o il Collegio dei revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16 – Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo approva il rendiconto consuntivo e predispone il preventivo per quello successivo. Il rendiconto consuntivo ed il preventivo vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea annuale dei Soci, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

Art. 17 Patrimonio e risorse finanziarie dell’Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da fondi relativi a progetti nazionali o internazionali, dalle donazioni, dai lasciti testamentari, da attività di raccolta fondi, da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra entrata pervenuta all’Associazione al fine di incrementarne o favorirne l’attività nel rispetto del DLgs.117/2017. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. Fanno parte del patrimonio dell’Associazione documenti, pubblicazioni, attrezzature operative, oggetti inerenti all’attività associativa. Il patrimonio è indivisibile finché l’Associazione resta in vita. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Alle spese occorrenti per il normale funzionamento dell’Associazione si provvede mediante i contributi degli associati e le eventuali altre entrate.

Art. 18 Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi uguali o simili a quelli dell’Associazione, secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei soci e prioritariamente, purché si configuri quale ente del Terzo settore, all’associazione non lucrativa Società Dante Alighieri – Sede Centrale (SDA), di cui il Comitato di Bergamo APS è emanazione ovvero, in mancanza di disposizioni secondo quanto sopra stabilito, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e seguenti del DLgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante e fornisce le informazioni, le modifiche e gli aggiornamenti di cui all’art. 48 dello stesso decreto.

Art. 20 – Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, è competente il foro di Roma.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non disposto o previsto dal presente Statuto, composto da 21 articoli, si applicano le norme del codice civile, del Dlgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.


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